A seguito di accertamento ed attività ispettiva del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, inviata dal Garante per la protezione dei dati personali in una struttura ricettiva, veniva contestata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) (violazione del principio di correttezza) e 13 (mancata informativa) del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell’eventuale registrazione, l’informativa deve fornire gli elementi previsti dal Regolamento anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità.
In altre parole non si può condurre attività di videosorveglianza, se non nei rari casi previsti dalla legge, senza fornire le corrette informazioni previste dalla normativa alle persone ritratte.
FONTE: Garante per la Protezione dei Dati Personali
Link del Provvedimento: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9533587