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GREEN PASS E LUOGHI DI LAVORO

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La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con un approfondimento del 27 luglio 2021, analizza gli effetti del nuovo Green pass, inserito con il D.L. del 23 luglio 2021, n. 105 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Attualmente, con l’eccezione del settore sanitario, non sono previsti obblighi di vaccinazione diffusa per le altre categorie di lavoratori. La norma sul Green pass fa riferimento all’ “accesso” ai “servizi e attività” che poi elenca, pertanto non si può scorgere, al netto delle valutazioni di adeguatezza, alcun obbligo in tal senso.

Va sottolineato che l’obbligo di certificazione verde Covid-19 ha tra i suoi requisiti il vaccino, ma non in via esclusiva, potendo essere concessa, visti i requisiti di cui all’art. 9, co. 2, del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 87/2021, anche ai guariti dall’infezione e a coloro che sono in possesso dell’esito negativo del tampone.

L’obbligo e l’imposizione diffusa sono da escludersi a norma dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori: “Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.”

Molte aziende hanno introdotto il test (tampone o sierologico) come parte integrante del Protocollo, e questo deve sempre essere realizzato applicando le dovute garanzie dettate dallo Statuto dei Lavoratori e nel rispetto della tutela dei dati personali. Lo screening resta per ora su base volontaria.

LINK: https://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2021/FS/Approfondimento_FS_270072021_GreenPass.pdf

FONTE: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro